Art. 3.
(Compiti delle regioni).

      1. Le regioni programmano le attività di previsione e di prevenzione previste dalla presente legge. Esse possono, altresì, concedere contributi alle cooperative di cui all'articolo 5 per il recupero delle terre incolte a rischio ambientale, per le operazioni silvicolturali di pulizia del bosco e per la vigilanza e gli interventi a salvaguardia del territorio.
      2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in ragione dello stato dell'estensione del territorio da preservare, ai sensi

 

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di quanto stabilito nel piano regionale di cui all'articolo 2.